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1.
Quali sono i costi di un procedimento giudiziario e chi è
tenuto a pagarli?
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1.1 |
(Fonti normative) - Le voci e le procedure di spesa dei
procedimenti giudiziari, nonché il patrocinio legale a
spese dello Stato trovano la loro compiuta disciplina nel
decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002 n. 115
(G.U. n. 139/2002), recante il Testo Unico in materia di
spese di giustizia.
Per gli onorari di avvocato in materia civile,
commerciale, amministrativa e tributaria è in vigore la
legge 13 giugno 1942, n. 794, e successive modifiche; gli
onorari per le singole prestazioni giudiziali sono
liquidati in base alla Tariffa approvata con decreto
ministeriale 1994, n.585.
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1.2 |
(Costi della procedura ) - I costi di un procedimento
giudiziario in materia civile e commerciale, assumendo il
termine “costi” in un significato ampio, comprendono
sia le spese relative alla procedura, sia le spese e gli
onorari relativi alla difesa legale.
Le spese relative alla procedura sono costituite da un
contributo unificato per la iscrizione della causa a ruolo
e da altre voci di spesa che possono essere anche
eventuali ( come per esempio le spese di consulenza
tecnica e i diritti di copia degli atti ).
Il contributo unificato di cui al T.U. 2002, n. 115, è
dovuto, per ciascun grado di giudizio e per ogni processo
civile, ivi compresa la procedura fallimentare e di
volontaria giurisdizione, salvo i casi di esenzione
previsti per legge.
In particolare, non sono soggetti al contributo
unificato i procedimenti in materia di famiglia e di stato
delle persone di cui al libro IV del codice di procedura
civile (per es. separazione personale dei coniugi;
disposizioni relative ai minori; rapporti patrimoniali tra
coniugi); i processi cautelari (per es. sequestri a tutela
di crediti); il processo in materia tavolare e il processo
esecutivo per consegna e rilascio; il processo relativo
all’assegno di mantenimento dei figli e comunque tutti i
processi relativi alla prole (per es. procedimenti
riguardanti la potestà genitoriale); i regolamenti di
competenza e di giurisdizione.
Le ragioni della esenzioni devono risultare da apposita
dichiarazione della parte contenute nelle conclusioni dell’atto
introduttivo.
Non è soggetto al pagamento del contributo unificato l’esercizio
dell’azione civile di risarcimento danni nel processo
penale, se viene chiesta soltanto la condanna generica del
responsabile; se viene chiesta, anche in via
provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a
titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto
se la domanda è accolta.
Il contributo varia a seconda della natura e del valore
della causa, oscillando da un minimo di 62 euro ad un
massimo di 930 euro.
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1.3 |
(Obbligo di pagamento) - Ciascuna parte provvede alle
spese degli atti processuali che compie o richiede e le
anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione
è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato (per
es. spese di consulenza); se la parte è ammessa al
gratuito patrocinio, le spese sono a carico dello Stato.
In particolare, il contributo unificato deve essere
corrisposto dalla parte che per prima si costituisce in
giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero
che, nei processi esecutivi, fa istanza per l’assegnazione
o la vendita.
Il valore della causa è quello indicato dalla parte
nelle conclusioni dell’atto introduttivo; la parte che
modifica la domanda o che svolge una domanda
riconvenzionale o un intervento autonomo, i quali
comportino un aumento del valore della causa, è tenuta al
versamento di un contributo integrativo.
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1.4 |
(Criterio di imputazione del pagamento delle spese ) -
Secondo un principio generale, il giudice con la sentenza
che definisce il processo condanna la parte soccombente a
rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Il regolamento delle spese del giudizio è rimesso al
potere discrezionale del giudice, il quale può dichiarare
anche la loro compensazione parziale o totale, tenendo
conto dell’esito complessivo della lite. Il giudice
dovrà tener conto del grado di fondatezza della pretesa
nel suo insieme. La decisione può essere impugnata.
La parte soccombente deve rifondere alla parte
vittoriosa le spese e gli onorari del difensore, nonché
le somme erogate per compensi ai consulenti tecnici di
ufficio e di parte, così come risultano liquidate dal
magistrato; è altresì tenuto a corrispondere le altre
spese relative al compimento degli atti processuali, il
cui importo viene liquidato dal cancelliere, unitamente
all’importo delle spese per la notifica della sentenza.
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2. Che cosa è l’assistenza giudiziaria?
L’assistenza giudiziaria, corrispondente nel sistema italiano
all’istituto del “patrocinio a spese dello Stato” per la
difesa del cittadino non abbiente, comporta l’esenzione dal
pagamento di alcune spese (cd. “spese prenotate a debito”
dello Stato) e le anticipazioni di altre da parte dello Stato.
Per effetto dell’ammissione al patrocinio, non vengono
corrisposti dall’interessato il contributo unificato, le spese
forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio, alcune
imposte (di registro, ipotecaria e catastale) e i diritti di
copia.
Vengono invece anticipati dallo Stato :
- gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati,
funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti
fuori dalla sede nella quale si svolge il processo;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni,
ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte,
nonché le spese sostenute da questi ultimi per l’adempimento
dell’incarico;
- le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del
magistrato;
- le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.
Lo Stato ha diritto di rivalsa e, se non recupera le somme nei
confronti della parte soccombente, può rivolgersi nei confronti
della parte ammessa al patrocinio, quando la stessa, a seguito
della vittoria della causa o della composizione della lite, abbia
conseguito almeno il sestuplo delle spese ovvero nei casi di
rinuncia agli atti o di estinzione del giudizio. Disposizioni
particolari sono dirette ad assicurare la rivalsa nelle ipotesi di
cancellazione o di estinzione della causa dal ruolo per
inattività delle parti o per la inosservanza degli adempimenti di
legge.
3. Posso essere ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, denominata in Italia patrocinio a spese dello Stato ?
Il patrocinio nei procedimenti civili e nei procedimenti di
volontaria giurisdizione (per. es. separazione personale,
affidamento prole, provvedimenti in materia di potestà
genitoriale), è assicurato per la difesa del cittadino non
abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente
infondate.
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è
titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale
sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore
a 9269,22 Euro; i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni,
con decreto del Ministero della giustizia, in relazione alla
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene
conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono in
contestazione diritti della personalità, ovvero nei processi in
cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli
degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è
assicurato anche allo straniero e all’apolide regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, nonché
ad enti od associazioni che non perseguono scopi di lucro e non
esercitano attività economica.
4. L’assistenza giudiziaria si può
ottenere per qualsiasi tipo di controversia?
Il patrocinio a spese dello Stato si può ottenere per qualsiasi
tipo di controversia civile e per gli affari di volontaria
giurisdizione.
Sono escluse dall’ammissione al patrocinio le cause per
cessioni di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione sia
stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
5. Esiste una
procedura specifica per le emergenze?
Non è prevista una procedura specifica nei casi di urgenza. Va
,tuttavia, rilevato che i termini stabiliti per la decisione sono
brevi (10 giorni) e che secondo un principio generale, deducibile
anche dalle norme sul patrocinio, nei casi urgenza l’organo
destinatario dell’istanza di patrocinio deve decidere
immediatamente.
6. Dove posso
ottenere un formulario per fare domanda di assistenza giudiziaria?
E’ in elaborazione presso il Ministero della giustizia un
formulario per la presentazione dell’istanza di assistenza
giudiziaria, dopo le innovazioni introdotte in materia dai recenti
interventi legislativi.
L’interessato che ritenga di trovarsi nelle condizioni
previste dalla legge, senza usare formule prestabilite, può
chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del
processo, con istanza che deve sottoscrivere a pena di
ammissibilità.
La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le
modalità previste dall’art. 38 DPR 2000/445 (la sottoscrizione
deve avvenire in presenza di un dipendente addetto all’Ufficio,
ma l’istanza può anche essere presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore).
L’istanza può essere trasmessa per fax o per via telematica,
con il rispetto delle formalità previste per tali incombenti.
7. Quali documenti
debbo allegare alla mia domanda di assistenza giudiziaria?
L’istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere a
pena di inammissibilità :
- la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione
del processo cui si riferisce, se già instaurato;
- le generalità dell’interessato e dei componenti la
famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- una dichiarazione dell’interessato attestante la
sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione,
con la specifica indicazione del reddito complessivo a tal
fine valutabile;
- l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia
definito, le variazioni rilevanti di reddito verificatesi nell’anno
precedente, nel termine di 30 giorni che decorre dalla
scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione
dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di
variazione.
L’istanza deve, altresì, contenere, a pena di inammissibilità,
le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non
manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere,
con la specifica indicazione delle prove di cui si intende
chiedere l’ammissione.
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non
appartenenti all’Unione Europea deve corredare l’istanza con
una certificazione dell’autorità consolare competente, che
attesti la veridicità di quanto in essa indicato.
L’interessato, ove richiesto dal giudice o dal Consiglio dell’ordine
degli avvocati competente, deve provvedere a produrre la
documentazione necessaria a provare la veridicità di quanto
indicato nell’istanza, a pena di inammissibilità della stessa.
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8.
Dove debbo presentare la mia domanda di assistenza
giudiziaria?
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8.1 |
L’istanza di patrocinio deve essere presentata
esclusivamente dall’interessato o dal suo difensore,
ovvero inviata a mezzo raccomandata al consiglio dell’ordine
degli avvocati nel luogo dove ha sede il magistrato
dinanzi al quale pende il giudizio, ovvero se il processo
non è pendente, quello del luogo in cui ha sede il
magistrato competente a conoscere il merito.
Se si è nella fase del giudizio di cassazione, è
competente il consiglio dell’ordine del luogo ove ha
sede il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
Entro il termine di dieci giorni il consiglio dell’ordine
ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al
patrocinio, se ritiene la sussistenza di un reddito non
superiore al limite stabilito e se le pretese che l’interessato
intende far valere non sono manifestamente infondate.
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8.2 |
Nel caso in cui l’azione civile di danni venga
esercitata nel processo penale, l’istanza deve essere
presentata o deve pervenire all’ufficio del magistrato
procedente che provvederà al riguardo.
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9. In che modo verrò informato della
decisione se sono stato o no ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria ?
Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine
accoglie, respinge o dichiara inammissibile l’istanza viene
comunicata all’interessato e al magistrato.
Se l’istante è in stato di detenzione, la copia del decreto
viene notificata con il rispetto delle formalità specificatamente
enunciate dal codice di procedura penale.
10. Se sono ammesso
al beneficio del patrocinio gratuito, che cosa devo fare?
11. Chi sceglierà il
mio avvocato?
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra
gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del
distretto di Corte d’appello nel quale ha sede il magistrato
competente a conoscere del merito della causa o il magistrato
dinanzi al quale pende il processo.
Chi è ammesso al beneficio può altresì nominare un
consulente tecnico nelle ipotesi ammesse dalla legge.
Se si è nella fase del giudizio dinanzi alla Corte di
cassazione, la scelta del difensore va operata usufruendo degli
elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di
Corte d’appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato.
L’elenco degli avvocati incaricati del patrocinio è formato
dai professionisti che ne fanno richiesta, provvisti dei requisiti
necessari per la difesa.
L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine
tenendo conto delle attitudini, dell’esperienza professionale
acquisita in almeno sei anni di esercizio dell’attività e dell’assenza
di sanzioni disciplinari.
L’inserimento nell’elenco è revocabile in qualsiasi
momento, rinnovabile ogni anno e reso pubblico in tutti gli uffici
giudiziari del distretto.
Il difensore della parte ammessa al patrocinio deve chiedere la
dichiarazione di estinzione del processo in caso di sua
cancellazione dal ruolo per inattività delle parti (ex art. 309
codice procedura civile). L’inosservanza dell’obbligo ha
rilevanza disciplinare.
12. Se sono ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria , questa coprirà tutti i costi del mio processo ?
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la
esenzione dal pagamento di alcune spese e la anticipazione di
altre spese da parte dello Stato, come previsto dall’art. 131
del T.U. 2002/115. Il patrocinio copre tutte le spese del
procedimento previste dalla legge, ivi compresa la nomina di un
consulente di parte; sono invece escluse le spese per le
consulenze stragiudiziali.
L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati
dal magistrato al termine di ciascuna fase o grado del processo e
comunque all’atto della cessazione dell’incarico.
Spese ed onorari vanno liquidati anche all’ausiliario del
magistrato e al consulente tecnico di parte.
Il decreto di pagamento viene comunicato al beneficiario e alle
parti, compreso il pubblico ministero, e può essere impugnato
dagli interessati.
Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente
tecnico di parte non possono chiedere o percepire dal proprio
assistito compensi o rimborsi diversi da quelli previsti per
legge. Ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto
costituisce grave illecito disciplinare.
Nel caso di azione civile esercitata nel processo penale deve
farsi riferimento all’art. 108 del T.U. sulle spese di
giustizia; l’ammissione al patrocinio determina, tuttavia,
effetti sostanzialmente identici a quelli previsti dalla
disciplina generale.
13. Se sono ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria parziale, chi pagherà gli altri costi?
La disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato non
prevede un patrocinio parziale.
14. Se sono ammesso
al beneficio, la esenzione si estenderà anche agli eventuali
ricorsi che potrei proporre dopo il processo?
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del
processo e per tutte le eventuali procedure derivate e comunque
connesse (per es. esecuzione).
Tuttavia, la parte ammessa rimasta soccombente non può
giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che
per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
15. Se sono ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, il beneficio può essere revocato prima della
chiusura del processo ( o anche dopo il processo) ?
Se nel corso del procedimento sopravvengono modifiche delle
condizioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al
patrocinio, il magistrato procedente revoca il provvedimento di
ammissione.
Il patrocinio può, altresì, essere revocato in qualsiasi
momento dal magistrato che procede, se risulta la insussistenza
dei presupposti necessari per l’ammissione ovvero se l’interessato
ha agito o ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La revoca ha effetto dal momento in cui si verifica la modifica
del reddito, mentre negli altri casi ha effetto retroattivo; essa
comporta il recupero delle somme che fanno carico dello Stato.
L’ufficio finanziario, se accerta che sono state fatte
affermazioni non veritiere, richiede la revoca del beneficio e
trasmette gli atti acquisiti al Procuratore della Repubblica
competente per l’eventuale apertura di un procedimento penale.
Controlli sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità
possono essere ripetuti nel corso del giudizio su richiesta dell’autorità
giudiziaria o su iniziativa degli uffici finanziari.
Per l’ipotesi che siano state compiute false attestazioni
sull’ammontare del reddito percepito, è prevista la pena della
reclusione da uno a cinque anni e la pena pecuniaria da euro
309,87 a euro 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio.
La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva del
beneficio e il recupero nei confronti del responsabile delle somme
poste a carico dello Stato.
16. Se non sono
ammesso al beneficio del patrocinio gratuito, posso far ricorso
contro la decisione?
Se il consiglio dell’ordine competente respinge o dichiara
inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio, l’interessato
può rinnovare la domanda al magistrato competente per il
giudizio, il quale decide con decreto.
17. Ulteriori
informazioni
Salvaguardia del minore in stato di abbandono;
procedimenti in materia di potestà genitoriale
Con la legge n. 149 del 28 marzo 2001 (in G.U. n. 96/2001) è
stata introdotta la difesa di ufficio obbligatoria nei
procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono dei
minori, nonché nei procedimenti in materia di potestà
genitoriale (limitazioni della potestà e decadenza).
La disciplina, che necessità di norme integrative per la sua
concreta applicazione, entrerà in vigore il 1° luglio 2003
(decreto legge 2002/n.126).
Fino a tale data, nei processi previsti dalla legge 1983, n.
184, (procedimenti per la dichiarazione dello stato di
adottabilità e procedimenti di adozione) trova applicazione la
disciplina del T.U. 2002/n.115, secondo quanto previsto dall’art.
143 dello stesso T.U., il quale pone a carico dello Stato :
- gli onorari e le spese spettanti all’avvocato e ai
consulenti tecnici di ufficio e di parte;
- le indennità e le spese spettanti a magistrati, pubblici
funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti
fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- le spese e le indennità spettanti ai testimoni e ai notai;
- i diritti e ele indennità spettanti agli ufficiali
giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
Per i procedimenti in materia di potestà genitoriale trova
applicazione la disciplina relativa ai procedimenti di volontaria
giurisdizione.
Procedure espletate per l’espulsione del cittadino di
Stati non appartenenti all’Unione Europea
Nel procedimento avverso il provvedimento di espulsione del
cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’onorario
e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del
magistrato sono a carico dello Stato e sono liquidati dal
magistrato procedente.
E’ ammessa opposizione al presidente dell’ufficio
giudiziario competente.
Procedure di interdizione ed inabilitazione promosse
dal pubblico ministero
Le spese sono regolate secondo la regola generale.
Gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo,
dell’inabilitando o dell’ausiliario del magistrato sono invece
anticipate dallo Stato.
Passata in giudicato la sentenza, lo Stato ha diritto di
ripetere le spese nei confronti dei tutori e dei curatori, qualora
il magistrato accerti il superamento dei limiti del reddito
previsti per l’ammissione al beneficio nei processi civili,
tenendo conto della documentazione presentata o degli accertamenti
dell’ufficio finanziario. |