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Notificazioni atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

 

 

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Legge 21-01-1994, n. 53

Art.1 - L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente [...]


Segue documentazione ¬ (fonte Ordine degli Avvocati di Milano)
 
Testo della legge 21-01-1994, n. 53
Istruzioni per le notifiche in proprio degli avvocati
Modello istanza
 
 
 
 

 

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