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Legge 21-01-1994, n. 53
Art.1 -
L'avvocato o il procuratore legale,
munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile
e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma
dell’art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale,
secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che
l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente
[...]
Segue documentazione ¬ (fonte Ordine
degli Avvocati di Milano) |
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